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25Ott

Conversione del permesso di soggiorno: che cos’è

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea a soggiornare legittimamente in Italia.

Nei casi e con le modalità previste dalla legge, è possibile convertire il permesso di soggiorno, cioè modificare le motivazioni che stanno alla base del suo stesso rilascio, ad esempio da permesso per motivi di studio a permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Ipotesi di conversione

Tra le principali ipotesi di conversione del permesso di soggiorno ricordiamo che:

  • il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia;
  • il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno;
  • il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.

Permesso di Soggiorno per lavoro o per motivi familiari


Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, senza necessità di conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato consente l’esercizio di lavoro autonomo, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative nonché la frequenza di corsi di studio;
  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro nonché la frequenza di corsi di studio;
  • il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni sopraccitate.

Permesso di Soggiorno per motivi di studio

Il Permesso di soggiorno per motivi di studio dà la possibilità allo studente di svolgere, nell’ambito delle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), qualsiasi attività lavorativa. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

È bene precisare che, qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per studio, non abbia conseguito in Italia un titolo di studio (es. Laurea, Master universitario ecc.), la domanda di conversione è soggetta ai numeri di ingresso previsti dal Ministero dell’Interno con l’emanazione dei cosiddetti decreti flussi.
Nel caso di conversione da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero deve dimostrare di:

aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario;

essere in possesso di un permesso per motivi di studio in corso di validità.

È inoltre necessario presentare la seguente documentazione:

  1. permesso di soggiorno per motivo di studio in corso di validità o ricevuta di rinnovo;
  2. certificato di laurea conseguito in Italia;
  3. dichiarazione del datore di lavoro attestante la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro e orario di lavoro settimanale applicati;
  4. fotocopia documento di identità in corso di validità del datore di lavoro;
  5. ultima dichiarazione dei redditi dell’azienda firmata in originale, corredato da ricevuta di deposito all’agenzia delle entrate;
  6. ultimo bilancio depositato alla CCIA dell’azienda corredato dalla ricevuta di deposito al registro delle imprese;
  7. visura camerale dell’azienda non antecedente a mesi 6;
  8. comunicazione ai fini IVA inviata all’agenzia delle entrate entro febbraio dell’anno in corso;
  9. recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
  10. certificato attestante l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico sanitaria dell’abitazione;
  11. autocertificazione di disponibilità dell’alloggio compilata dal proprietario di casa;
  12. copia del contratto di locazione/comodato/proprietà, relativo all’alloggio indicato in domanda.

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