Cosa è il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno costituisce il titolo che autorizza la presenza di uno straniero sul territorio Italiano e documenta la sua regolarità: in sostanza costituisce il presupposto per una richiesta di residenza di medio o lungo periodo. Possono richiede il permesso di soggiorno i cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi, ovvero coloro che non hanno una nazionalità. Non è necessario per i cittadini europei. I cittadini appartenenti ad alcuni paesi esterni all’Unione Europea tuttavia possono entrare in Italia, a fini turistici, sportivi, lavorativi, per invito o missione, e soggiornarvi per un periodo non superiore ai 90 giorni, senza dover richiedere il visto.
In sostanza, Il permesso di soggiorno:
- consente di svolgere le attività che sono indicate all’interno del permesso stesso,
- permette l’accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri,
- consente l’iscrizione nelle liste anagrafiche ed il conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere l’assistenza sanitaria o aprire un conto corrente bancario.
Quando si richiede il permesso di soggiorno
La recente Legge n. 161 del 2014, in attuazione delle direttive comunitarie, ha stabilito che gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza agli uffici della Questura entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio.
A norma dell’art.11, primo comma del Regolamento attuativo al T.U.I., il rilascio del permesso di soggiorno avviene per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dallo stesso T.U.I., ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
- richiesta di asilo ed asilo;
- emigrazione in un altro Paese;
- acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi;
- motivi di giustizia, su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., nonché per i delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7532;
- residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
- cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, del Testo Unico;
- integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del Testo Unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del medesimo Testo Unico.
Al cittadino straniero entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Come si richiede il permesso di soggiorno
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per una durata superiore ai tre mesi, devono quindi richiedere un permesso di soggiorno. Per ottenere il rilascio di tale permesso di soggiorno è necessario presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da euro 16,00;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200
Chi rilascia il permesso di soggiorno
L’Ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno è quello della Questura della Provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.
In alcuni casi, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.a. (ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge n. 3/2003), le istanze sono presentate per il tramite di Uffici Postali abilitati.
La procedura
Presso gli Uffici Postali abilitati
Se l’istanza è presentata presso gli Uffici Postali abilitati il richiedente dovrà utilizzare l’apposito kit giallo (reperibile gratuitamente presso un qualsiasi ufficio postale), e compilare i moduli presenti all’interno secondo le istruzioni allegate.
In caso di difficoltà a reperire il kit è possibile inviare la domanda di rilascio o di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni in cui il servizio è presente.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Postale, l’operatore dell’ufficio Postale si occuperà della consegna al richiedente di una lettera raccomandata di convocazione contenente la data, l’ora e l’indicazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente dove dovrà recarsi per effettuare i rilievi foto-dattiloscopici (le impronte digitali).
In Questura
Qualora l’istanza sia presentata direttamente in Questura l’ufficio, dopo aver eseguito i rilievi foto-dattiloscopici, consegnerà al richiedente una copia della richiesta con apposto un timbro recante la data di deposito e l’indicazione del giorno in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo.
Fino ad allora la ricevuta di presentazione della richiesta può essere considerata come documento idoneo ad attestare la regolare permanenza dello straniero in Italia.
Permesso di soggiorno elettronico
A partire dall’11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico (PSE- 380).
Il compito di produrre ed attivare il documento spetta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle Questure.
Il documento consiste in una smart-card dotata di chip, al cui interno sono riportate indicazioni volte a garantire la sicurezza e l’effettiva regolarità del soggiorno sul territorio italiano (quali generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, numero e tipologia del documento, data di emissione e di validità, motivi del soggiorno, generalità di eventuali figli).
I figli dei richiedenti che non hanno ancora compiuto quattordici anni sono inseriti nel titolo di soggiorno dei genitori.
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avvengono, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Quanto costa richiedere il Permesso di Soggiorno
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:
- euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Non è mai richiesto il versamento del contributo nei casi in cui:
- il cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale è di età inferiore ai 18 anni
- il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
- lo straniero o l’apolide sono minori;
- l’ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
- è richiesto il duplicato, l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
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